La nuova legge italiana sul diritto d'autore  
  (legge n.248 del 18 agosto 2000)  

La legge Nuove norme di tutela del diritto d'autore, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2000, rappresenta una grande vittoria contro la pirateria del software. Da tempo, infatti, si attendeva una legislazione più severa nei confronti di coloro che si dedicano alla produzione o all'utilizzo di prodotti non originali, un mercato fiorente se si considera che circa il 44% del software installato in Italia è pirata. Purtroppo, questa situazione non incide solo sui bilanci delle software house ma si ripercuote sull'economia del paese in termini di posti di lavoro persi e di mancate entrate fiscali.

Proprio per cercare di arginare l'escalation del fenomeno la nuova normativa introduce due importanti novità:

  1. la sostituzione del "a fini di lucro" con il "per trarne profitto"
  2. l'inasprimento delle sanzioni penali a carico dei trasgressori

La prima modifica è di importanza decisiva nella lotta alla pirateria nelle aziende medio/piccole. Infatti, decretando punibile la duplicazione dei programmi a scopo di profitto, il legislatore ha impedito all'imprenditore di argomentare (come avveniva in passato) che la riproduzione sia avvenuta senza scopo di lucro, in quanto il fine di profitto comprende sicuramente anche il risparmio di spesa derivante dall'utilizzo di prodotti copiati.
Il secondo punto,invece, rafforza le sanzioni penali per chi abusivamente duplica programmi per elaboratore o li detiene a scopo commerciale o imprenditoriale. Ora le pene prevedono la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

Altre importanti novità introdotte dalla Legge 248/2000 riguardano le azioni civili e le sanzioni amministrative pecuniarie.
Sul primo aspetto la nuova legge chiarisce che chi agisce in giudizio per accertare la violazione dei propri diritti sul software e chiedere che i comportamenti illeciti vengano fatti cessare, può ottenere un provvedimento del giudice senza dover preventivamente informare la controparte. Ciò è particolarmente utile in tutti i casi in cui si teme che una notifica preventiva possa determinare la cancellazione del software, senza che resti alcuna traccia della sua precedente utilizzazione o manomissione.
Inoltre, è possibile ottenere in via d'urgenza una decisione del giudice che impedisca a chi duplica copie di continuare nella sua attività illecita e lo condanni al pagamento di una penale in caso di mancata ottemperanza all'ordine.
Così per esempio, colui a cui è stato ordinato di astenersi dal riprodurre ed utilizzare software senza licenza può essere condannato a pagare una somma per ogni giorno di ritardo nel caso non cessi immediatamente dall'abusiva attività di riproduzione ed utilizzazione del software.
Sul secondo aspetto, invece, la legge 248/2000 punisce chiunque acquista supporti informatici contraffatti con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 300.000 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale con un aumento della sanzione sino a 2 milioni di lire in caso di recidiva o di fatto di grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate.
Inoltre, ferme restando le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste dalla nuova legge sul diritto d'autore (legge 248/2000) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera.

Duplicare software, da oggi, può costare veramente caro e la probabilità di essere scoperti è alta.